Attualmente, la normativa di riferimento per i Consorzi export è la Legge 21 febbraio 1989, n. 83, che ha come obiettivo quello di aiutare le piccole e medie imprese a raggiungere obiettivi importanti su mercati difficili, sopperendo alle ovvie limitazioni strutturali insite nella dimensione. Dal luglio 2000: la competenza sui contributi per i Consorzi monoregionali (Regioni a statuto ordinario) è stata trasferita alle Regioni, mentre, sono rimaste al Ministero per il Commercio con l’Estero le competenze per i Consorzi delle Regioni a statuto speciale e per i consorzi multiregionali, ovvero i consorzi con almeno il 25% (o minimo 15) delle imprese con sede legale in altre Regioni rispetto alle altre aziende associate. La Legge in questione prevede la concessione, a fronte dei costi sostenuti, di un contributo a fondo perduto il cui importo può variare in funzione della dimensione del Consorzio. I Consorzi export non possono avere fini di lucro e debbono avere come scopo sociale esclusivo l’esportazione dei prodotti delle imprese associate e/o l’attività promozionale relativa. Un Consorzio deve associare almeno 8 PMI (solo 5 nei casi di Consorzi artigiani, settori merceologici specializzati o imprese operanti nelle Regioni meridionali o insulari). Oltre alle attività citate, sono ammesse per i Consorzi anche le importazioni di materie prime o semilavorati necessarie alle attività delle consorziate. Il modello giuridico e operativo è oramai consolidato. REGIONE EMILIA-ROMAGNA La Regione Emilia–Romagna, sotto la cui competenza ricadono le attività del Consorzio Export Nautico, in attuazione della Legge 83/89, concede contributi a sostegno dei Consorzi export secondo le disposizioni della Misura 5.2 – Azione C del Piano Triennale delle Attività produttive.
Attualmente, la normativa di riferimento per i Consorzi export è la Legge 21 febbraio 1989, n. 83, che ha come obiettivo quello di aiutare le piccole e medie imprese a raggiungere obiettivi importanti su mercati difficili, sopperendo alle ovvie limitazioni strutturali insite nella dimensione.
Dal luglio 2000:
la competenza sui contributi per i Consorzi monoregionali (Regioni a statuto ordinario) è stata trasferita alle Regioni,
mentre, sono rimaste al Ministero per il Commercio con l’Estero le competenze per i Consorzi delle Regioni a statuto speciale e per i consorzi multiregionali, ovvero i consorzi con almeno il 25% (o minimo 15) delle imprese con sede legale in altre Regioni rispetto alle altre aziende associate.
La Legge in questione prevede la concessione, a fronte dei costi sostenuti, di un contributo a fondo perduto il cui importo può variare in funzione della dimensione del Consorzio.
I Consorzi export non possono avere fini di lucro e debbono avere come scopo sociale esclusivo l’esportazione dei prodotti delle imprese associate e/o l’attività promozionale relativa. Un Consorzio deve associare almeno 8 PMI (solo 5 nei casi di Consorzi artigiani, settori merceologici specializzati o imprese operanti nelle Regioni meridionali o insulari). Oltre alle attività citate, sono ammesse per i Consorzi anche le importazioni di materie prime o semilavorati necessarie alle attività delle consorziate. Il modello giuridico e operativo è oramai consolidato.
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
La Regione Emilia–Romagna, sotto la cui competenza ricadono le attività del Consorzio Export Nautico, in attuazione della Legge 83/89, concede contributi a sostegno dei Consorzi export secondo le disposizioni della Misura 5.2 – Azione C del Piano Triennale delle Attività produttive.